1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 del presente articolo, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati al citato comma 3 e nel limite massimo di 2.000 unità, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) essendo già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente tale data;
b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;
c) risulti ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.
2. Per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, congedati a decorrere dal 1o ottobre 2003, ivi compresi gli allievi ufficiali di complemento (AUC) raffermati congedati senza demerito per aver prestato il servizio di trentasei mesi parzialmente nel quinquennio antecedente il 1o gennaio 2007, gli allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina militare - V Corpo AUFP e gli ufficiali delle forze di completamento che hanno conseguito richiami per un periodo superiore a sei mesi e che sono stati posti in congedo nei
a) Esercito: 500;
b) Marina militare: 850;
c) Aeronautica militare: 250;
d) Arma dei carabinieri: 400.